Sostegno

Igiene intima alunni disabili

Alunni disabili: quando spetta al Collaboratore scolastico cambiare il
pannolino o procedere alla pulizia intima dell’alunno


Scritto da Salvatore Seno. Postato in ATA
di Giovanni Calandrino-Orizzonte Scuola


Fra le diverse mansioni del Collaboratore Scolastico uno fra i più importanti e delicati è
sicuramente quello dell’assistenza di base agli alunni diversamente abili.
Argomento già affrontato nella guida “Alunni disabili: quali sono i compiti del personale ATA?”Ma
cosa si intende per assistenza di base? E per utilizzo dei servizi igienici?
L’art. 47 del CCNL Scuola 2006-2009 afferma che il dirigente scolastico, secondo le modalità, i
criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del piano delle attività,
effettua l’attribuzione degli incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei
profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori.
Tali incarichi saranno particolarmente finalizzati all’area A. Per l’assolvimento dei compiti legati
all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.
Ma cosa si intende per assistenza alla persona…? Non di certo alcune mansioni che eseguono
inconsapevolmente tanti collaboratori come se fossero dei compiti previsti dal proprio profilo, ad
esempio la pulizia dei bambini dopo aver utilizzato i servizi igienici o cambiare il pannolino
all’allievo disabile…
Già la nota MIUR Prot. n.3390/2001 affermava che “Per quanto riguarda le attività di ausilio
materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura
alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale
dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni
aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare
prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D
ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).
A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e
dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle
domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua
come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili. Per assicurare l’attività di cura alla
persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive
assegnate sia insufficiente, si dovrà procedere all’erogazione di specifici compensi, in base a
quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata”.
Dalla normativa sopra richiamata bisogna intanto partire da un principio imprescindibile: in via
generale il collaboratore scolastico non può né deve cambiare il pannolino all’allievo disabile
perché non è uno “specialista” e non ha una formazione in tal senso. In più, quel “nell’uso dei
servizi igienici e nella cura dell’igiene personale” indicato dalla norma non comprende il cambio
del pannolino o la pulizia dopo aver utilizzato i servizi igienici perché sono operazioni

sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale. Se si
effettuasse una simile estensione del significato della norma sarebbe del tutto arbitraria e
illegittima.
Diversa la questione se, come avviene in molte scuola, tale mansione viene svolta dietro compenso
e quindi rientra negli incarichi specifici di cui all’art. 47. Ciò però presuppone un’accettazione da
parte del collaboratore (è infatti un incarico “specifico” e “aggiuntivo”) che comunque a nostro
avviso non risolve il problema alla base e cioè quello della formazione.
Sulla questione è intervenuto il prof. Nocera, già vicepresidente nazionale della F I S
H federazione italiana per il superamento dell’handicap ” Ribadisco che il compito dell’assistenza
igienica è dei Collaboratori e delle Collaboratrici scolastiche, che debbono ricevere l’incarico dal
Dirigente scolastico.
Quanto ai corsi di aggiornamento, dal momento che il D S conosce il numero degli alunni non
autosufficienti dalla data delle iscrizioni, ha molti mesi per pretendere dall’Uff scol. regionale
l’organizzazione del corso di aggiornamento, in modo che a Settembre i
Collaboratori siano già preparati; ne si dica che in base al CCNL del 2005 l’aggiornamento è
facoltativo, poichè ormai con l’art 1 comma 124 della l.n. 107/2015 sulla buona scuola,
l’aggiornamento è divenuto obbligatorio.
Nell’assistenza igienica Comune e Provincia non c’entrano, poichè essi debbono fornire gli assistenti
per l’autonomia e la comunicazione, che hanno compiti del tutto diversi, mentre i compiti dei
Collaboratori scolastici sono chiaramente indicati sia nella Nota ministeriale prot. n. 3390/01, che
nel CCNL del 2005 agli art 47,48 e Tab. A”
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento/formazione, come giustamente segnalato anche da noi,
sarebbe corretto e indispensabile istituirli. Ma come possono i Dirigenti Scolastici pretenderli
dall’USR se i fondi per la formazione per l’ex art. 7 devono essere decretati direttamente dal Miur e
spesso non vengono stanziati?
Per quanto riguarda l’aggiornamento obbligatorio, identificato dal Prof. Nocera nel comma 124
della legge 107/2015, si rileva che essa afferma”124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attivita’ di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza
con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita’ nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentite
e organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”
Dunque la formazione obbligatoria riguarda esclusivamente il solo personale docente.
Tutti i commi della legge La Buona Scuola non coinvolgono nemmeno una volta il personale ATA,
ma riservano i ‘200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016’ al solo personale docente. E pure
l’invio dei 500 euro annui al personale, per l’autoformazione, prevede l’esclusione di precari e,
guarda caso, del personale Ata!

E ancora, si pensi al blocco stipendiale delle posizioni economiche del 2011. Ciò significa che i
collaboratori stanno continuando a espletare funzioni che non vengono più retribuita da mesi e
mesi…
Le esigenze degli alunni disabili, com’è noto, non sono solo quelle strettamente legate al percorso
formativo, ma spesso, soprattutto nel caso di alunni disabili in situazione di gravità dal punto di
vista fisico, sono anche di carattere pratico, come ad esempio riuscire a fruire dei servizi
igienici, essere assistiti durante la mensa scolastica…
Quali figure sono preposte a tali compiti?
Le figure, che dovrebbero svolgere questi compiti, sono quelle degli assistenti igienico-sanitari, la
cui prestazione è a carico dei Comuni, tuttavia, considerata la continua emergenza finanziaria in cui
versano gli enti locali, tali figure nelle scuole sono o insufficienti o assenti del tutto.
Chi deve allora aiutare, nelle circostanze sopra descritte, gli alunni disabili in situazione di gravità?
La risposta la troviamo nel vigente CCNL comparto scuola, il cui articolo 47 definisce i compiti del
personale ATA:

  1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
    a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
    b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili
    professionali,comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di
    particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta
    formativa,come descritto dal piano delle attività.
  2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e
    icompensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse
    utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono
    quellecomplessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell’applicazione
    dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
    Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti
    legatiall’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
    Ricordiamo che all’area A appartengono i collaboratori scolastistici, i cui compiti sono definiti,
    insieme a quelli delle altre aree, nella Tabella A, allegata al contratto:
    Area A
    Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione
    del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non
    specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
    sorveglianzanei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi
    all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli
    spazi scolastici edegli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza
    necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali
    scolastici, dicollaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
    nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché

nell’uso deiservizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività
previste dall’art. 47.
I collaboratori scolastici, secondo quanto leggiamo nel CCNL, possono dunque aiutare gli alunni
disabili:
 ad accedere alle aree esterne alla struttura scolastica e a muoversi all’interno della stessa;
 a fruire dei servizi igienici;
 nella cura dell’igiene personale.
Tali compiti, come prevede l’art. 47, saranno attribuiti e retribuiti sulla base di criteri e modalità
definiti a livello di contrattazione d’Istituto.
Giunge dal Ministero la nota di chiarimento tanto attesa relativamente alle assenze del personale
ATA.
Infatti, ricordiamo che la legge di stabilità vieta la sostituzione del personale ATA nel profilo di
collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza.
Il divieto può essere derogato dal dirigente scolastico, sotto la propria responsabilità, se ha la
“certezza che l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non
potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni,
nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità
obiettivi non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero
impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da
compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.